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Ordinanza — n. 44695/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming school absence evasion was not a legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Armido Biagini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already ruled that leaving school outside authorized hours without further permission constituted evasion. The higher court upheld this finding as legally sound and based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.; Art. 114 c.p.: The court establishes that unauthorized absence from school, where prior authorization existed but was exceeded by leaving outside the scheduled time without new permission, legally constitutes the crime of evasion.

Parole chiave

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school evasion crime unauthorized absence exceeding authorized hours criminal appeal inadmissibility Cassa delle ammende assenza ingiustificata espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.
Art. 114 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGINI ARMIDO nato a COSENZA il 01/04/1997 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Biagini Armido e la memoria del 13 settembre 2024 con cui si insiste nei motivi di ricorso richiedendone l'accoglimento OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta evasione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, previa pertinente riferimento a giurisprudenza di legittimità e giuridicamente corrette argomentazioni, rilevato come già l'allontanamento dalla scuola - ove era stato autorizzato a recarsi - al di fuori dell'orario previsto nel provvedimento di autorizzazione, integra, in assenza di comunicazione o autorizzazione ulteriore, la fattispecie di evasione (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11