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Ordinanza — n. 44694/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as new claim merely repeats lower court arguments on double jeopardy violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a specific crime, arguing a violation of the double jeopardy principle. The court found this new claim was merely a reproduction of arguments already rejected by the Court of Appeal with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990: A cassation appeal that merely reproduces arguments already rejected by the appellate court without presenting new grounds is inadmissible.

Parole chiave

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double jeopardy violation inadmissible appeal repetitive arguments Cassation procedure procedural economy divieto della doppia presa in considerazione doppia assicurazione duplica

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990
19672/24 CALAFIORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE MASSIMO nato a LOCRI il 23/09/1968 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19672/24 CALAFIORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa alla pretesa violazione del divieto di bis in idem è meramente riproduttiva delle censure svolte con l'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 30).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1