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Ordinanza — n. 44688/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44688/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDO BALDASSARE nato a MARSALA il 28/04/1969 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19174/24 SARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che l'unico motivo di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-3);

Regesto Legislator

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art. 387-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44688/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 19174/24 SARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che l'unico motivo di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-3);

Parole chiave

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inosservanza delle norme sulla competenza violazione delle distanze legali infrazioni alla legge sugli stranieri reati violenti violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 387-bis cod. pen
19174/24 SARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDO BALDASSARE nato a MARSALA il 28/04/1969 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19174/24 SARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che l'unico motivo di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1