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Ordinanza — n. 44686/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44686/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLO GIANLUCA nato a TORINO il 12/12/1972 PICCO LAURA nato a TORINO il 21/11/1975 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19143/24 Gallo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per plurimi reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i sovrapponibili motivi di ricorso degli imputati; Ritenuto che le prime due doglianze contenute nel ricorso per cassazione comune ad entrambi, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della destinazione al "consumo di gruppo" e quindi all'uso personale e in generale alla sussistenza della responsabilità non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'ultima doglianza è priva di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni proposte nei due provvedimenti di merito (pag. 40 della sentenza di primo grado e pag. 16 della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esenzione per categorie motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione invocazione di motivi legali allontanamento nonostante motivi di salute motivi validi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLO GIANLUCA nato a TORINO il 12/12/1972 PICCO LAURA nato a TORINO il 21/11/1975 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19143/24 Gallo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per plurimi reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i sovrapponibili motivi di ricorso degli imputati; Ritenuto che le prime due doglianze contenute nel ricorso per cassazione comune ad entrambi, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della destinazione al "consumo di gruppo" e quindi all'uso personale e in generale alla sussistenza della responsabilità non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Ritenuto che l'ultima doglianza è priva di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni proposte nei due provvedimenti di merito (pag. 40 della sentenza di primo grado e pag. 16 della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i