Ordinanza — n. 44685/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 14/07/1978 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19130/24 Molinari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - con particolare riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito che hanno rappresentato l'assenza di elementi positivi di valutazione a fronte della presenza di gravi precedenti, nonché la mitezza della pena irrogata (v. in particolare pag. 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 19130/24 Molinari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - con particolare riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito che hanno rappresentato l'assenza di elementi positivi di valutazione a fronte della presenza di gravi precedenti, nonché la mitezza della pena irrogata (v. in particolare pag. 2);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 14/07/1978 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19130/24 Molinari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - con particolare riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito che hanno rappresentato l'assenza di elementi positivi di valutazione a fronte della presenza di gravi precedenti, nonché la mitezza della pena irrogata (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/