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Ordinanza — n. 44681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming incorrect substitution of fine for controlled liberty sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance court incorrectly applied a controlled liberty sentence instead of a monetary fine as a substitute penalty. The court rejected this claim, finding the lower court's valuation of the facts and legal arguments to be well-founded.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complained-of error regarding the choice between a monetary fine and controlled liberty is manifestly unfounded due to the sound reasoning of the appellate court.

Parole chiave

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substitute penalty controlled liberty monetary fine inadmissible appeal manifestly unfounded sanzioni pecuniarie esecuzione della pena detentiva sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
19067/24 Lanaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
19067/24 Lanaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANARO MAURO FRANCO nato a TORINO il 29/03/1963 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19067/24 Lanaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria in data 13 settembre 2024; Ritenuto che le doglianze (ribadite con la citata memoria) relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria (anziché della libertà controllata, applicata dal Giudice di primo grado) sono manifestamente infondate a fronte delle argomentate valutazioni della Corte d'appello (pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1