Ordinanza — n. 44680/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19056/24 MBODJI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censurano l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e il trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44680/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 19056/24 MBODJI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censurano l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e il trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19056/24 MBODJI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censurano l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e il trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il