Ordinanza — n. 44679/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA ANTONIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 28/02/1960 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19022/24 FERRARA OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il motivo unico riguardante il difetto dell'elemento soggettivo del ricorrente è inammissibile in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44679/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 19022/24 FERRARA OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il motivo unico riguardante il difetto dell'elemento soggettivo del ricorrente è inammissibile in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA ANTONIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 28/02/1960 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19022/24 FERRARA OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il motivo unico riguardante il difetto dell'elemento soggettivo del ricorrente è inammissibile in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10