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Ordinanza — n. 44678/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Radouani Kamal inadmissible due to the lack of specific factual and legal arguments. The appellant's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's reasoned merit assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic complaints that do not specifically address the factual and legal grounds of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specific arguments procedural dismissal Corte di Cassazione bancarotta fraudolenta spossessamento conseguente al fallimento omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 19004/24 RADOUANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il