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Ordinanza — n. 44677/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44677/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44677/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCAJ GJERGJ nato il 25/06/1988 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18989/24 Vocaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nei primi due motivi di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità, peraltro correttamente affermando che l'eventuale intervenuta prescrizione del reato attribuito all'innocente non ha alcun effetto sulla configurabilità della calunnia;

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44677/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure anche in relazione agli altri motivo di ricorso, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della complessiva gravità del fatto, impeditiva anche di una diversa rimodulazione della sanzione in senso più favorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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denuncia mendace accuse di abuso reati contro l'integrità sessuale ricorso per cassazione perseguimento penale per diffamazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
18989/24 Vocaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure anche in relazione agli altri motivo di ricorso, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCAJ GJERGJ nato il 25/06/1988 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18989/24 Vocaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nei primi due motivi di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità, peraltro correttamente affermando che l'eventuale intervenuta prescrizione del reato attribuito all'innocente non ha alcun effetto sulla configurabilità della calunnia;

Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure anche in relazione agli altri motivo di ricorso, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della complessiva gravità del fatto, impeditiva anche di una diversa rimodulazione della sanzione in senso più favorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso