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Ordinanza — n. 44671/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44671/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUKA ADRIANO nato il 24/03/1969 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18973/24 Duka OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito e risultano pertanto meramente riproduttive nonché prive del requisito della specificità (v. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44671/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18973/24 Duka OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito e risultano pertanto meramente riproduttive nonché prive del requisito della specificità (v. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione lavoro del detenuto indennizzo per carcerazione preventiva assistenza riabilitativa accredito per compiti assistenziali esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
18973/24 Duka OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUKA ADRIANO nato il 24/03/1969 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18973/24 Duka OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito e risultano pertanto meramente riproduttive nonché prive del requisito della specificità (v. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/