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Ordinanza — n. 44670/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44670/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARRATI ZOUHAIR nato il 05/05/1985 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18971/24 Harrati OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i. motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44670/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18971/24 Harrati OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i. motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati sanzione penale sanzione disciplinare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARRATI ZOUHAIR nato il 05/05/1985 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18971/24 Harrati OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i. motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10