Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44669/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44669/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAAROUFI SEIFEDDINE nato il 19/08/1989 HA) KHALIFA NAOUFEL nato il 04/05/1982 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18966/24 MAAROUFI + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i sovrapponibili ricorsi degli imputati in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati - non si confrontano con l'articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, p. 2 del provvedimento impugnato);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44669/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), a fronte della obiettiva gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
18966/24 MAAROUFI + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i sovrapponibili ricorsi degli imputati in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAAROUFI SEIFEDDINE nato il 19/08/1989 HA) KHALIFA NAOUFEL nato il 04/05/1982 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18966/24 MAAROUFI + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i sovrapponibili ricorsi degli imputati in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati - non si confrontano con l'articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, p. 2 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), a fronte della obiettiva gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec