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Ordinanza — n. 44667/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44667/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44667/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKPERE HOPE OSAMUDIAMEN nato il 10/08/1988 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18962/24 OKPERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva) sono manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44667/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18962/24 OKPERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva) sono manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKPERE HOPE OSAMUDIAMEN nato il 10/08/1988 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18962/24 OKPERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva) sono manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11