Ordinanza — n. 44663/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ALLEGRA nato a RIMINI il 05/10/1995 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18949/24 CONTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che tutti i motivi di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e alla negata continuazione con altra condanna per evasione) oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-5);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44663/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18949/24 CONTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che tutti i motivi di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e alla negata continuazione con altra condanna per evasione) oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-5);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ALLEGRA nato a RIMINI il 05/10/1995 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18949/24 CONTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che tutti i motivi di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e alla negata continuazione con altra condanna per evasione) oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1