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Ordinanza — n. 44662/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing generic grievances and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal, lacking a substantive critique of the factual findings. The court emphasized that the lower court correctly applied the law regarding the gravity of the theft and the denial of probation based on the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must provide specific, reasoned arguments against the lower court's factual and legal assessments; generic complaints or mere reproductions of previously rejected arguments do not justify reopening the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grievances standard theft conviction appeal probation denial review Italian Supreme Court procedure attenuazione della pena pene condizionali esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
18943/24 Nobili OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 337 cod. pen
18943/24 Nobili OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILI ROBERTO nato a BOLOGNA il 27/06/1975 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18943/24 Nobili OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso, ma primo in ordine logico, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;

Ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);

Ritenuto, infine, che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione del beneficio, la presenza di precedenti valutata unitamente alla gravità del fatto, tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec