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Ordinanza — n. 44660/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for tax evasion as claim lacks merit and ignores prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by RHIMI TAREK inadmissible regarding a conviction for tax evasion under Article 337 of the Penal Code. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly noted the absence of positive mitigating factors given the appellant's negative criminal personality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the claim is manifestly unfounded due to the lack of positive mitigating circumstances in light of the appellant's negative criminal record.

Parole chiave

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tax evasion criminal record mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende manifestly unfounded condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
18927/24 RHIMI OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
18927/24 RHIMI OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHIMI TAREK (CUI 038ZYLV) nato il 11/02/1979 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18927/24 RHIMI OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), a fronte della personalità negativa emergente dai precedenti penali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/