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Ordinanza — n. 44658/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44658/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI ALESSANDRO nato a REGGIO EMILIA il 04/08/1970 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18916/24 Neri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte in modo generico nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44658/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che in relazione alle ulteriori doglianze, relative alla omessa applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, esse non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione delle prestazioni d'invalidità attenuazione della pena censure procedurali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
18916/24 Neri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Ritenuto che in relazione alle ulteriori doglianze, relative alla omessa applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, esse non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI ALESSANDRO nato a REGGIO EMILIA il 04/08/1970 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18916/24 Neri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte in modo generico nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto che in relazione alle ulteriori doglianze, relative alla omessa applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, esse non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i