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Ordinanza — n. 44657/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44657/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44657/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCENNA ENRICO nato a PALERMO il 17/04/1980 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18899/24 SCENNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44657/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - non trova corrispondenza nell'atto di appello con il quale si contestava il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (e su cui la Corte motiva in modo logico e consequenziale), ma non anche la sussistenza dell'aggravante, e risulta pertanto inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso restituzione dell'assistenza sociale riesame della rendita AI
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCENNA ENRICO nato a PALERMO il 17/04/1980 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18899/24 SCENNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - non trova corrispondenza nell'atto di appello con il quale si contestava il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (e su cui la Corte motiva in modo logico e consequenziale), ma non anche la sussistenza dell'aggravante, e risulta pertanto inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso