Ordinanza — n. 44656/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTINO SEBASTIANO nato a CATANIA il 22/07/1985 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18875/24 GIUSTINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che la Corte di appello ha correttamente proceduto alla rettifica della pena ex art. 619 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 619 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44656/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18875/24 GIUSTINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che la Corte di appello ha correttamente proceduto alla rettifica della pena ex art. 619 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTINO SEBASTIANO nato a CATANIA il 22/07/1985 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18875/24 GIUSTINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che la Corte di appello ha correttamente proceduto alla rettifica della pena ex art. 619 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1