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Ordinanza — n. 44655/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for insufficient defense arguments and procedural infirmities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Barhoumi Atef inadmissible regarding his criminal conviction. The appellant argued against the punitive treatment imposed under Article 73, paragraph 5 of the relevant decree, but the court found his defenses insufficient and illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals against criminal sentences are inadmissible when the appellant's arguments regarding punitive treatment are manifestly unfounded, lack logical support, and fail to adequately address the court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility punitive treatment review insufficient defense arguments Corte di Cassazione DPR 309/1990 Article 73 sanzioni penali sanzione sproporzionata gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
18863/24 BARHOUMI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI ATEF nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18863/24 BARHOUMI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi. di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/