Cassation appeal dismissed for tardiness; generic complaints rejected without specific legal or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness regarding the underlying conviction sentence. The appellant's complaints were deemed generic and failed to engage with the specific content of the lower court's decision or provide concrete legal and factual arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: An appeal declared inadmissible for tardiness cannot be re-examined on generic grounds that do not confront the specific content of the impugned decision or offer specific legal and factual justifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAR HAMID (CUI 05E4Y50) nato il 02/02/1996 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18826/24 HASSAR OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (con cui si dichiara l'inammissibilità dell'appello per tardività in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 emessa dal Tribunale di Verona il 7 dicembre 2022); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni, non confrontandosi con il contenuto della sentenza che ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il