Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con i motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con i motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/

Parole chiave

Generato dall'IA
commutazione della pena pecuniaria pubblica utilità capacità lavorativa adeguata ricorso all'assistenza sociale assistenza riabilitativa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con i motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/