Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con i motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con i motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con i motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/