Ordinanza — n. 44640/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNICE DAVIDE nato a CROTONE il 21/02/1972 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iannice Davide OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla detenzione di grammi 189 circa di sostanza stupefacente idonea alla predisposizione di circa 1990 dosi singole è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condotta, motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare rilevanza al mero dato quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla detenzione di grammi 189 circa di sostanza stupefacente idonea alla predisposizione di circa 1990 dosi singole è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condotta, motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare rilevanza al mero dato quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNICE DAVIDE nato a CROTONE il 21/02/1972 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iannice Davide OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla detenzione di grammi 189 circa di sostanza stupefacente idonea alla predisposizione di circa 1990 dosi singole è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condotta, motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare rilevanza al mero dato quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11