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Ordinanza — n. 44639/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44639/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIZZI FRANCESCO nato a POLISTENA il 20/01/1995 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gallizzi Francesco OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e costituisce riproduzione di analoga questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la nuova condotta, alla luce della specifica modalità di realizzazione del reato (pag. 4 e 5), fosse esplicativa di una accresciuta capacità criminale; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondata dalla Corte territoriale, sia sulla concreta gravità dell'azione, che aveva visto il ricorrente tentare di ingannare gli operanti (rientro celere in casa e cambio dei vestiti) ed allontanarsi dalla abitazione per colloquiare con persone con precedenti penali, sia sull'abitualità apprezzata attraverso la valorizzazione di identiche condotte di evasione poste in essere nei giorni immediatamente precedenti, accertate dal personale di polizia che aveva riferito in merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44639/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5), fosse esplicativa di una accresciuta capacità criminale; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondata dalla Corte territoriale, sia sulla concreta gravità dell'azione, che aveva visto il ricorrente tentare di ingannare gli operanti (rientro celere in casa e cambio dei vestiti) ed allontanarsi dalla abitazione per colloquiare con persone con precedenti penali, sia sull'abitualità apprezzata attraverso la valorizzazione di identiche condotte di evasione poste in essere nei giorni immediatamente precedenti, accertate dal personale di polizia che aveva riferito in merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti frode per liberarsi dal servizio pentito evasione all'obbligo di contribuzione motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 e 5), fosse esplicativa di una accresciuta capacità criminale; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIZZI FRANCESCO nato a POLISTENA il 20/01/1995 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gallizzi Francesco OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e costituisce riproduzione di analoga questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la nuova condotta, alla luce della specifica modalità di realizzazione del reato (pag. 4 e 5), fosse esplicativa di una accresciuta capacità criminale; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondata dalla Corte territoriale, sia sulla concreta gravità dell'azione, che aveva visto il ricorrente tentare di ingannare gli operanti (rientro celere in casa e cambio dei vestiti) ed allontanarsi dalla abitazione per colloquiare con persone con precedenti penali, sia sull'abitualità apprezzata attraverso la valorizzazione di identiche condotte di evasione poste in essere nei giorni immediatamente precedenti, accertate dal personale di polizia che aveva riferito in merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il