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Ordinanza — n. 44638/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44638/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44638/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE GIUSEPPE nato a PALMI il 18/10/1960 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Albanese Giuseppe OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura l'integrazione del reato ex art. 334 cod. pen. in ragione della sola asportazione di parti di auto - che si assume fossero a disposizione ma si fosse impossibilitati a restituire perché detenuto - e la dedotta buona fede sono manifestamente infondati, tenuto conto che la condotta posta in essere (smontaggio di parti dell'autovettura di cui si aveva la custodia), integra ex se la fattispecie di reato che punisce chi deteriora la cosa in custodia, avendo correttamente la Corte territoriale smentito che nel caso di specie operasse quella giurisprudenza che escludeva l'integrazione del reato in ipotesi di asportazione di quanto riposto all'interno del mezzo, evenienza non corrispondente a quella sottoposta al vaglio di merito che, invero, prevedeva l'asportazione di parti strutturali dell'auto; rilevato che giuridicamente corretta risulta la parte della decisione che ha escluso, in tali casi, la sussistenza della buona fede, evidentemente risolvendosi in un errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 334 cod. pen, art. 5 cod. pen; Ordinanza — n. 44638/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod. pen. in ragione della sola asportazione di parti di auto - che si assume fossero a disposizione ma si fosse impossibilitati a restituire perché detenuto - e la dedotta buona fede sono manifestamente infondati, tenuto conto che la condotta posta in essere (smontaggio di parti dell'autovettura di cui si aveva la custodia), integra ex se la fattispecie di reato che punisce chi deteriora la cosa in custodia, avendo correttamente la Corte territoriale smentito che nel caso di specie operasse quella giurisprudenza che escludeva l'integrazione del reato in ipotesi di asportazione di quanto riposto all'interno del mezzo, evenienza non corrispondente a quella sottoposta al vaglio di merito che, invero, prevedeva l'asportazione di parti strutturali dell'auto; rilevato che giuridicamente corretta risulta la parte della decisione che ha escluso, in tali casi, la sussistenza della buona fede, evidentemente risolvendosi in un errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazioni contro i beni culturali contraffazione di merci obbligo doganale riscossione del dazio porto abusivo di armi importazioni di beni

Disposizioni normative citate

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art. 334 cod. pen
art. 5 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE GIUSEPPE nato a PALMI il 18/10/1960 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Albanese Giuseppe OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura l'integrazione del reato ex art. 334 cod. pen. in ragione della sola asportazione di parti di auto - che si assume fossero a disposizione ma si fosse impossibilitati a restituire perché detenuto - e la dedotta buona fede sono manifestamente infondati, tenuto conto che la condotta posta in essere (smontaggio di parti dell'autovettura di cui si aveva la custodia), integra ex se la fattispecie di reato che punisce chi deteriora la cosa in custodia, avendo correttamente la Corte territoriale smentito che nel caso di specie operasse quella giurisprudenza che escludeva l'integrazione del reato in ipotesi di asportazione di quanto riposto all'interno del mezzo, evenienza non corrispondente a quella sottoposta al vaglio di merito che, invero, prevedeva l'asportazione di parti strutturali dell'auto; rilevato che giuridicamente corretta risulta la parte della decisione che ha escluso, in tali casi, la sussistenza della buona fede, evidentemente risolvendosi in un errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso