Ordinanza — n. 44637/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALASPINA VINCENZO (CUI 0OKUN7P) nato a REGGIO CALABRIA il 04/11/1972 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Malaspina Vincenzo OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica questione adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi (accumulo e suddivisione in dosi della sostanza stupefacente ricevuta dal SERT) che deponevano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare differente valenza alla condotta accertata sulla base del materiale probatorio a disposizione che si vorrebbe sottoporre ad un rinnovato, ma precluso, vaglio di questa Corte; rilevato che analogo limite incontra il motivo teso a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche correttamente fondata sul numero e la qualità dei procedimenti penali, elementi che hanno fatto ritenere recessivi quelli evidenziati dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44637/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica questione adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi (accumulo e suddivisione in dosi della sostanza stupefacente ricevuta dal SERT) che deponevano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare differente valenza alla condotta accertata sulla base del materiale probatorio a disposizione che si vorrebbe sottoporre ad un rinnovato, ma precluso, vaglio di questa Corte; rilevato che analogo limite incontra il motivo teso a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche correttamente fondata sul numero e la qualità dei procedimenti penali, elementi che hanno fatto ritenere recessivi quelli evidenziati dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALASPINA VINCENZO (CUI 0OKUN7P) nato a REGGIO CALABRIA il 04/11/1972 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Malaspina Vincenzo OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica questione adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi (accumulo e suddivisione in dosi della sostanza stupefacente ricevuta dal SERT) che deponevano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare differente valenza alla condotta accertata sulla base del materiale probatorio a disposizione che si vorrebbe sottoporre ad un rinnovato, ma precluso, vaglio di questa Corte; rilevato che analogo limite incontra il motivo teso a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche correttamente fondata sul numero e la qualità dei procedimenti penali, elementi che hanno fatto ritenere recessivi quelli evidenziati dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il