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Ordinanza — n. 44636/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44636/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44636/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANETTA MICHELE nato a LOCRI il 21/05/1982 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Panetta Michele OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'attendibilità della persona offesa e l'integrazione del delitto di violenza a pubblico ufficiale sul presupposto che la deliberazione di liquidare la somma richiesta dal ricorrente fosse stata già adottata è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha ben evidenziato come le dichiarazioni del pubblico ufficiale, il cui intento di calunnia era stato escluso, erano confortate anche da altri testi presenti, al contempo escludendo, proprio sulla base della ricostruzione del procedimento amministrativo che avrebbe dovuto portare alla liquidazione della fattura in favore della ditta del ricorrente, che nel caso di specie si potesse in concreto provvedere in tal senso, avendo l'amministrazione riscontrato il minor numero di ore di lavori effettuati rispetto a quelle richieste con minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44636/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANETTA MICHELE nato a LOCRI il 21/05/1982 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Panetta Michele OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'attendibilità della persona offesa e l'integrazione del delitto di violenza a pubblico ufficiale sul presupposto che la deliberazione di liquidare la somma richiesta dal ricorrente fosse stata già adottata è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha ben evidenziato come le dichiarazioni del pubblico ufficiale, il cui intento di calunnia era stato escluso, erano confortate anche da altri testi presenti, al contempo escludendo, proprio sulla base della ricostruzione del procedimento amministrativo che avrebbe dovuto portare alla liquidazione della fattura in favore della ditta del ricorrente, che nel caso di specie si potesse in concreto provvedere in tal senso, avendo l'amministrazione riscontrato il minor numero di ore di lavori effettuati rispetto a quelle richieste con minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità mercede dell'appaltatore fatture impagate minaccia all'ordine pubblico violazione dei doveri professionali atti impugnabili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANETTA MICHELE nato a LOCRI il 21/05/1982 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Panetta Michele OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'attendibilità della persona offesa e l'integrazione del delitto di violenza a pubblico ufficiale sul presupposto che la deliberazione di liquidare la somma richiesta dal ricorrente fosse stata già adottata è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha ben evidenziato come le dichiarazioni del pubblico ufficiale, il cui intento di calunnia era stato escluso, erano confortate anche da altri testi presenti, al contempo escludendo, proprio sulla base della ricostruzione del procedimento amministrativo che avrebbe dovuto portare alla liquidazione della fattura in favore della ditta del ricorrente, che nel caso di specie si potesse in concreto provvedere in tal senso, avendo l'amministrazione riscontrato il minor numero di ore di lavori effettuati rispetto a quelle richieste con minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11