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Ordinanza — n. 44635/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44635/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORISCIANO FRANCESCO nato a SIDERNO il 24/08/1976 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Morisciano Francesco OSSERVA Ritenuto che la parte dell'unico motivo con cui si censura la responsabilità del ricorrente è generica in quanto di fatto privo di articolata motivazione; rilevato che la parte del motivo con cui si censura la valutazione operata dalla Corte di appello che ha ritenuto sussistesse il vizio parziale di mente e non, invece, l'incapacità di intendere e volere, è manifestamente infondata, essendo stato apprezzato, con motivazione logica e completa, il contento delle condivise conclusioni della perizia disposta in primo grado, al contempo spiegando le ragioni per cui non fosse necessaria una ulteriore perizia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44635/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORISCIANO FRANCESCO nato a SIDERNO il 24/08/1976 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Morisciano Francesco OSSERVA Ritenuto che la parte dell'unico motivo con cui si censura la responsabilità del ricorrente è generica in quanto di fatto privo di articolata motivazione; rilevato che la parte del motivo con cui si censura la valutazione operata dalla Corte di appello che ha ritenuto sussistesse il vizio parziale di mente e non, invece, l'incapacità di intendere e volere, è manifestamente infondata, essendo stato apprezzato, con motivazione logica e completa, il contento delle condivise conclusioni della perizia disposta in primo grado, al contempo spiegando le ragioni per cui non fosse necessaria una ulteriore perizia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente incapacità di discernimento inesigibile malgrado lesioni salute cura psichiatrica disturbo di personalità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORISCIANO FRANCESCO nato a SIDERNO il 24/08/1976 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Morisciano Francesco OSSERVA Ritenuto che la parte dell'unico motivo con cui si censura la responsabilità del ricorrente è generica in quanto di fatto privo di articolata motivazione; rilevato che la parte del motivo con cui si censura la valutazione operata dalla Corte di appello che ha ritenuto sussistesse il vizio parziale di mente e non, invece, l'incapacità di intendere e volere, è manifestamente infondata, essendo stato apprezzato, con motivazione logica e completa, il contento delle condivise conclusioni della perizia disposta in primo grado, al contempo spiegando le ragioni per cui non fosse necessaria una ulteriore perizia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10