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Ordinanza — n. 44634/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44634/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERRA DOMENICO nato a LAMEZIA TERME il 08/05/1957 CARROZZA GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 17/09/1988 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N N N, NN ',.. \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cerra Domenico e Carrozza Giuseppe OSSERVA Rilevato che i ricorsi che deducono come la Corte di appello abbia dato conto della esistenza di un narcotest invero inesistente (si rileva, invero, l'ambiguità del contenuto dei ricorsi nella parte in cui non consente di comprendere se si deduca l'inesistenza del narcotest ovvero la sua rilevanza ai fini della valutazione della ritenuta responsabilità) è manifestamente infondato e declinato in fatto nella parte in cui si assume un travisamento non adeguatamente supportato, tenuto conto della attestazione della Corte di appello in termini positivi circa la esistenza del narcotest (il cui esito è esplicito nel verbale del 7 settembre 2022 delle ore 13,40 in cui si dà atto della positività che denota presenza di canna bis nel campione esaminato); rilevato che tale dato, unitamente agli altri anche presi in esame dalla Corte di appello, ha consentito di ritenere, con motivazione logica e completa che si sottrae al vaglio di legittimità, che le piante sequestrate ed estirpate fossero appartenenti al tipo botanico vietato dalla legge, inconferente che gli esiti delle analisi da parte del LAAS dei Carabinieri a cui era stato inviato il campione non fossero presenti nel fascicolo; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44634/2024 — snpen · Corte di Cassazione: \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cerra Domenico e Carrozza Giuseppe OSSERVA Rilevato che i ricorsi che deducono come la Corte di appello abbia dato conto della esistenza di un narcotest invero inesistente (si rileva, invero, l'ambiguità del contenuto dei ricorsi nella parte in cui non consente di comprendere se si deduca l'inesistenza del narcotest ovvero la sua rilevanza ai fini della valutazione della ritenuta responsabilità) è manifestamente infondato e declinato in fatto nella parte in cui si assume un travisamento non adeguatamente supportato, tenuto conto della attestazione della Corte di appello in termini positivi circa la esistenza del narcotest (il cui esito è esplicito nel verbale del 7 settembre 2022 delle ore 13,40 in cui si dà atto della positività che denota presenza di canna bis nel campione esaminato); rilevato che tale dato, unitamente agli altri anche presi in esame dalla Corte di appello, ha consentito di ritenere, con motivazione logica e completa che si sottrae al vaglio di legittimità, che le piante sequestrate ed estirpate fossero appartenenti al tipo botanico vietato dalla legge, inconferente che gli esiti delle analisi da parte del LAAS dei Carabinieri a cui era stato inviato il campione non fossero presenti nel fascicolo; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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distruzione delle colture inutilizzabilità delle prove illecite coltivazione di canapa procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di convalida del sequestro possesso illecito di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERRA DOMENICO nato a LAMEZIA TERME il 08/05/1957 CARROZZA GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 17/09/1988 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N N N, NN ',.. \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cerra Domenico e Carrozza Giuseppe OSSERVA Rilevato che i ricorsi che deducono come la Corte di appello abbia dato conto della esistenza di un narcotest invero inesistente (si rileva, invero, l'ambiguità del contenuto dei ricorsi nella parte in cui non consente di comprendere se si deduca l'inesistenza del narcotest ovvero la sua rilevanza ai fini della valutazione della ritenuta responsabilità) è manifestamente infondato e declinato in fatto nella parte in cui si assume un travisamento non adeguatamente supportato, tenuto conto della attestazione della Corte di appello in termini positivi circa la esistenza del narcotest (il cui esito è esplicito nel verbale del 7 settembre 2022 delle ore 13,40 in cui si dà atto della positività che denota presenza di canna bis nel campione esaminato); rilevato che tale dato, unitamente agli altri anche presi in esame dalla Corte di appello, ha consentito di ritenere, con motivazione logica e completa che si sottrae al vaglio di legittimità, che le piante sequestrate ed estirpate fossero appartenenti al tipo botanico vietato dalla legge, inconferente che gli esiti delle analisi da parte del LAAS dei Carabinieri a cui era stato inviato il campione non fossero presenti nel fascicolo; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così