Cassation court dismisses appeal as precluded and identical to lower court's reasoning on drug trafficking evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Gencarelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the defendant's argument that specific materials used for weighing and packaging did not prove the substance was intended for trafficking. The court ruled that this identical criticism was adequately refuted by the appellate court and subject to a precluded re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested reasoning is identical to that of the appellate court and the issue is precluded from re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCARELLI ANDREA nato a CORIGLIANO CALABRO il 12/11/1982 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gencarelli Andrea OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi (materiale utilizzato per la pesatura e materiale per il confezionamento) che deponevano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, motivazione logica ed adeguato che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare differente valenza a detto materiale e che si vorrebbe sottoporre ad un rinnovato, ma precluso, vaglio ad opera di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11