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Ordinanza — n. 44628/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44628/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATIQ NABIL nato a MACERATA il 17/07/1991 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Atiq Nabil e i motivi nuovi del difensore trasmessi in data 9 agosto 2024 con cui insiste nell'accoglimento dei motivi in ordine alla ritenuta aggravate di cui all'art. 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi con cui si censura l'aggravante dell'ingente quantità anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha preso atto (pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44628/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi con cui si censura l'aggravante dell'ingente quantità anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha preso atto (pag.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina pericolo di traffico di stupefacenti esame dell'alito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATIQ NABIL nato a MACERATA il 17/07/1991 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Atiq Nabil e i motivi nuovi del difensore trasmessi in data 9 agosto 2024 con cui insiste nell'accoglimento dei motivi in ordine alla ritenuta aggravate di cui all'art. 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi con cui si censura l'aggravante dell'ingente quantità anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha preso atto (pag.

7) del determinante dato qualitativo e quantitativo afferente allo stupefacente (34.349 D.S.M.), ritenuto tale da non far sorgere dubbi in ordine alla consapevolezza della detenzione dell'ingente quantità dello stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1