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Ordinanza — n. 44627/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as evidence of violent conduct against police officer is confirmed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nechchadi Yassine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already confirmed the consistency of violent and threatening behavior directed at a judicial police officer, effectively refuting the defense's alternative reconstruction of events. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of the evidentiary record, upholding the original conviction based on the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it merely seeks a re-evaluation of the evidentiary record without challenging the legal assessment of facts already sufficiently refuted by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence violent conduct police officer Corte di Cassazione minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECHCHADI YASSINE nato il 06/06/1987 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nechchadi Yassine OSSERVA Ritenuto che il ricorso risulta teso ad una rivalutazione del compendio probatorio e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la consistenza della condotta violenta e minacciosa rivolta all'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto, confutando anche in quella sede, la diversa ricostruzione offerta dalla difesa (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2