Ordinanza — n. 44626/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO dì CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Dilernia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non dedotto in appello e, comunque, non sorretto da alcun interesse del ricorrente atteso che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la sentenza di primo grado ha illegittimamente ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale (cfr. art. 69, comma quarto, cod. pen), vizio che, tuttavia non ha condotto ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio in assenza di appello del Pubblico ministero; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44626/2024 — snpen · Corte di Cassazione: art. 69, comma quarto, cod. pen), vizio che, tuttavia non ha condotto ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio in assenza di appello del Pubblico ministero; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO dì CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Dilernia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non dedotto in appello e, comunque, non sorretto da alcun interesse del ricorrente atteso che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la sentenza di primo grado ha illegittimamente ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale (cfr. art. 69, comma quarto, cod. pen), vizio che, tuttavia non ha condotto ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio in assenza di appello del Pubblico ministero; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigl tensore Il Presi en