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Ordinanza — n. 44624/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming necessity defense for violating home detention due to police notification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Colantonio Andrea Ugo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that police officers failed to inform him of the content of the notification, which should have justified his departure from home detention under the necessity defense. The appellate court had already correctly rejected this claim, finding no grounds to excuse the violation since the appellant knew the notification content. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal, confirming that the procedural defect did not meet the threshold for the necessity exception.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; The failure of police to disclose notification content does not constitute a valid ground for the necessity defense when the detainee is aware of the restriction's scope.

Parole chiave

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necessity defense home detention violation police notification duty criminal procedure appeal inadmissible appeal home detention rules procedural defect misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
che ha, con argomentazione giuridicamente corretta, escluso, anche a livello putativo, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod.
art. 54 cod. pen
che ha, con argomentazione giuridicamente corretta, escluso, anche a livello putativo, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANTONIO ANDREA UGO nato a MILANO il 30/06/1969 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colantonio Andrea Ugo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag.

4) che ha, con argomentazione giuridicamente corretta, escluso, anche a livello putativo, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen. rilevando come, a fronte delle informazioni ricevute dal personale di polizia in ordine al contento del provvedimento da notificare, non sussistevano motivi che giustificassero l'allontanamento dal domicilio ove era ristretto agli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10