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Ordinanza — n. 44622/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44622/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIK YOUSSEF nato il 21/07/1993 avverso la sentenza del 15/04/20R4 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hadik Youssef OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale comunque fatto cenno all'apprezzata gravità della condotta che aveva visto il ricorrente, nonostante fosse autorizzato a recarsi al lavoro, colloquiare con altro soggetto con precedenti penali in zona solitamente dedita allo spaccio (come emergente dagli atti utilizzati per il rito abbreviato prescelto) e con indosso un ingente somma di denaro in contante (euro 1810,00); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti giustificate, complessivamente, con la ritenuta congruità della pena irrogata e dall'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44622/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale comunque fatto cenno all'apprezzata gravità della condotta che aveva visto il ricorrente, nonostante fosse autorizzato a recarsi al lavoro, colloquiare con altro soggetto con precedenti penali in zona solitamente dedita allo spaccio (come emergente dagli atti utilizzati per il rito abbreviato prescelto) e con indosso un ingente somma di denaro in contante (euro 1810,00); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti giustificate, complessivamente, con la ritenuta congruità della pena irrogata e dall'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi attenuazione della pena ricupero d'imposta accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIK YOUSSEF nato il 21/07/1993 avverso la sentenza del 15/04/20R4 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hadik Youssef OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale comunque fatto cenno all'apprezzata gravità della condotta che aveva visto il ricorrente, nonostante fosse autorizzato a recarsi al lavoro, colloquiare con altro soggetto con precedenti penali in zona solitamente dedita allo spaccio (come emergente dagli atti utilizzati per il rito abbreviato prescelto) e con indosso un ingente somma di denaro in contante (euro 1810,00); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti giustificate, complessivamente, con la ritenuta congruità della pena irrogata e dall'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1