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Ordinanza — n. 44621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding parental status and parole measure application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged ground was manifestly unfounded. The appellant, Loris Diglio, claimed the lower court failed to apply Article 47-sexies of the Penal Code, yet no evidence of his parental status or the specific parole measure under Article 47-quinquies, paragraph 7, appeared in the case files. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros, citing the Constitutional Court's ruling on negligent filing.

Regesto Legislator

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Art. 47-sexies, ord. pen.; Art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged ground is manifestly unfounded, such as when the required factual conditions for a specific legal provision are not substantiated by the case record.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded ground penal code provisions parole measure application parental status requirement procedural costs negligent filing procedura di affidamento genitoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 47-sexies, ord. pen.
Art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLIO LORIS nato a MILANO il 23/09/1994 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Loris Diglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, invocando l'applicazione dell'art. 47-sexies, ord. pen. benché dagli atti non risulti né la sua condizione di padre né la concessione della misura ai sensi dell'art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2024 Il Consigl. e- stensore Il P