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Ordinanza — n. 44620/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug dealer conviction for insufficient evidence of buyer identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salah Eddine Jedraoui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of his responsibility as a drug dealer, arguing against the evidence presented. The court rejected this claim because the declarant could list all suppliers and phone numbers, and the buyer was specifically identified through monitored exchanges.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the reliability of the declarant and the precise identification of the buyer is manifestly unfounded and based on sufficient evidence.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal declarant reliability buyer identification Corte di Cassazione procedural dismissal drug dealer liability imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEDRAOUI SALAH EDDINE nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u'l visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Jedraoui Salah Eddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni che hanno fatto ritenere attendibile il dichiarante e preciso il suo ricordo, avendo costui potuto enunciare tutti i nomi e soprannomi dei soggetti (compresi i numeri di telefono contattati) che per un rilevante arco di tempo lo avevano rifornito di sostanza stupefacente, tenuto conto che uno scambio era stato monitorato dai verbalizzanti che avevano attivato le indagine tese ad identificare proprio l'acquirente (pag. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11