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Ordinanza — n. 44618/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-deducted confiscation issue and unfounded sentence criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gazzelloni Daniele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the criticism regarding the specific sentence manifestly unfounded due to the appellate court's detailed reasoning on quantity and quality of drugs, as well as the defendant's personal profile. Furthermore, the issue concerning the confiscation of money was not properly raised in the appeal, rendering it non-deductible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Issues not raised before the appellate court or lacking merit in the cassation appeal are inadmissible, and unfounded criticisms of sentencing reasoning do not justify the intervention of the supreme court.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-deducted issue confiscation of assets unfounded sentence criticism procedural costs specific sentencing appellate reasoning condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAZZELLONI DANIELE nato a ROMA il 26/11/1981 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gazzelloni Daniele OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la quantificazione della pena in concreto determinata risulta manifestamente infondato alla luce dell'adeguata motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, oltre al dato quantitativo, quello qualitativo (cocaina e "crack") nonché il profilo personologico del ricorrente, arrestato alcuni giorni prima e condannato per gli stessi fatti; rilevato che la censura in merito alla disposta confisca del denaro costituisce questione non dedotta in sede di gravame; che infatti, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il