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Ordinanza — n. 44615/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44615/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMAR RAMAN nato il 02/10/1967 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Kumar Raman OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'omessa nomina di un interprete in appello e la traduzione degli atti del procedimento in lingua nota all'imputato è manifestamente infondato, tenuto conto che da nessun atto emerge che il ricorrente non comprendesse la lingua italiana, dato invero smentito dal contenuto del verbale di interrogatorio redatto nel corso dell'udienza di convalida, sede in cui il ricorrente ha risposto alle domande formulate in senza alcuna necessità, neppure prospettata dalla difesa di fiducia presente, di un ausilio da parte di un interprete, evenienza confermata dalla firma del mandato di appellare la sentenza in favore del difensore redatto in lingua italiana; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo attraverso il quale si deducono vizi in ordine alla mancanza di motivazione con riferimento all'ipotizzato uso personale ex art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le modalità di detenzione, il dato ponderale e qualitativo delle diverse tipologie di stupefacenti, in uno al rinvenimento di strumentazione per la pesatura e il possesso del denaro in contate di provenienza non giustificata; rilevato che analoghi limiti incontra il terzo motivo con cui si rivolgono censure alla disposta confisca, legittimamente intervenuta alla luce dei contestati reati di detenzione ai fini di spaccio ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. cit. e delle non credibili giustificazioni addotte in ordine alla provenienza lecita della somma di denaro in contante rinvenuta indosso all'atto del sequestro dello stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 44615/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75, d.P.R. n. 309 del 1990, censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le modalità di detenzione, il dato ponderale e qualitativo delle diverse tipologie di stupefacenti, in uno al rinvenimento di strumentazione per la pesatura e il possesso del denaro in contate di provenienza non giustificata; rilevato che analoghi limiti incontra il terzo motivo con cui si rivolgono censure alla disposta confisca, legittimamente intervenuta alla luce dei contestati reati di detenzione ai fini di spaccio ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. cit. e delle non credibili giustificazioni addotte in ordine alla provenienza lecita della somma di denaro in contante rinvenuta indosso all'atto del sequestro dello stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti confisca dei proventi di reato flussi finanziari illeciti dipendenza da sostanze stupefacenti appropriazione indebita di fondi riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMAR RAMAN nato il 02/10/1967 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Kumar Raman OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'omessa nomina di un interprete in appello e la traduzione degli atti del procedimento in lingua nota all'imputato è manifestamente infondato, tenuto conto che da nessun atto emerge che il ricorrente non comprendesse la lingua italiana, dato invero smentito dal contenuto del verbale di interrogatorio redatto nel corso dell'udienza di convalida, sede in cui il ricorrente ha risposto alle domande formulate in senza alcuna necessità, neppure prospettata dalla difesa di fiducia presente, di un ausilio da parte di un interprete, evenienza confermata dalla firma del mandato di appellare la sentenza in favore del difensore redatto in lingua italiana; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo attraverso il quale si deducono vizi in ordine alla mancanza di motivazione con riferimento all'ipotizzato uso personale ex art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le modalità di detenzione, il dato ponderale e qualitativo delle diverse tipologie di stupefacenti, in uno al rinvenimento di strumentazione per la pesatura e il possesso del denaro in contate di provenienza non giustificata; rilevato che analoghi limiti incontra il terzo motivo con cui si rivolgono censure alla disposta confisca, legittimamente intervenuta alla luce dei contestati reati di detenzione ai fini di spaccio ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. cit. e delle non credibili giustificazioni addotte in ordine alla provenienza lecita della somma di denaro in contante rinvenuta indosso all'atto del sequestro dello stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così