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Ordinanza — n. 44612/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44612/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONI MANOLO nato a ROMA il 16/09/1982 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Simoni Manolo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il rigetto dell'istanza con cui la difesa aveva richiesto l'accesso ad un programma di giustizia riparativa è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivatamente rigettato la richiesta rilevando come la stessa si presentasse assolutamente generica; che, infatti, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, Sentenza n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285764 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44612/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, Sentenza n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285764 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripristino delle prestazioni d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione tempestività dell'istanza di ricusazione riapertura della procedura d'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONI MANOLO nato a ROMA il 16/09/1982 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Simoni Manolo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il rigetto dell'istanza con cui la difesa aveva richiesto l'accesso ad un programma di giustizia riparativa è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivatamente rigettato la richiesta rilevando come la stessa si presentasse assolutamente generica; che, infatti, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, Sentenza n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285764 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1