Ordinanza — n. 44611/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIANOZZI LUCA nato a ROMA il 28/05/1992 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Taglianozzi Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato, con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità, come il valore della cessione ammontante ad euro 120 non fosse affatto di speciale tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44611/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato, con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità, come il valore della cessione ammontante ad euro 120 non fosse affatto di speciale tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIANOZZI LUCA nato a ROMA il 28/05/1992 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Taglianozzi Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato, con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità, come il valore della cessione ammontante ad euro 120 non fosse affatto di speciale tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1