Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and specific lack of motivation regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Diallo Djbril inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Diallo argued that the lower court's decision lacked specific motivation regarding his criminal liability, but the court found his complaint generic and devoid of effective criticism. The court ruled that the appeal failed to establish a clear correlation between the arguments in the contested decision and the grounds for the appeal, violating the requirement of specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific criticism, failing to demonstrate a correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO D3BRIL nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diallo Djbril OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1