Italian Court dismisses appeal on cocaine possession, ruling evidence proves intent to traffic rather than personal use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nika Gerald inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Gerald argued that the cocaine was for personal use, but the Court of Appeal had already rejected this based on evidence showing organized trafficking near a drug square and the use of a rental car. The Court upheld this reasoning, finding the lower court's assessment of the facts sufficient to exclude the 'minor offense' hypothesis under the relevant drug possession statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; When evidence demonstrates organized trafficking activities and possession of multiple drug types in specific quantities, the court must reject the defense of personal use and the corresponding reduction to a minor offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKA GERALD nato il 29/06/2003 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nika Gerald OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e conseguente omessa assoluzione in ordine al possesso della cocaina, che si assume fosse detenuta per uso personale, sono essenzialmente generici oltre che riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello dì Roma che ha rilevato come la detenzione di entrambe le sostanze suddivise in dosi e confezioni fosse, per i mezzi utilizzati (auto a noleggio) e la dimostrata organizzazione predisposta nelle immediate vicinanze di una piazza di spaccio (San Basilio) escludessero che la sostanza, compresa la cocaina, fosse destinata ad uso personale e che la condotta potesse essere sussunta nel più lieve delitto di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. cit. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/