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Ordinanza — n. 44607/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44607/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZA ROMEO nato a ROMA il 02/10/1962 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Razza Romeo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta ritenendo non scarsamente offensiva la condotta del ricorrente che si era allontanato da casa nonostante potesse godere di ampia autorizzazione concessa dal giudice, comportamento che è stato ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, denotare assoluta insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta ritenendo non scarsamente offensiva la condotta del ricorrente che si era allontanato da casa nonostante potesse godere di ampia autorizzazione concessa dal giudice, comportamento che è stato ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, denotare assoluta insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento autorizzazione o approvazione autorizzazione susseguente permesso di promuovere un procedimento penale carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZA ROMEO nato a ROMA il 02/10/1962 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Razza Romeo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta ritenendo non scarsamente offensiva la condotta del ricorrente che si era allontanato da casa nonostante potesse godere di ampia autorizzazione concessa dal giudice, comportamento che è stato ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, denotare assoluta insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10