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Ordinanza — n. 44606/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44606/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI MAURO nato a TIVOLI il 27/05/1971 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ki2 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barberi Mauro OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha confermato la contestata recidiva è geneticamente inammissibile, tenuto conto che, a prescindere dalla risposta data dalla Corte di appello che ha inteso valorizzare solo i precedenti penali, si osserva come il ricorrente non avesse messo in dubbio nei motivi di gravame la pericolosità del ricorrente, limitandosi ad instare per un utilizzo del potere discrezionale della Corte territoriale (foglio terzo e quarto motivi di appello) funzionale alla riduzione della pena, motivo di gravame che, in quanto inconferente rispetto alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla aumentata pericolosità, risulta manifestamente infondato e generico; che, pertanto sussiste carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44606/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena riconsiderazione aggravamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI MAURO nato a TIVOLI il 27/05/1971 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ki2 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barberi Mauro OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha confermato la contestata recidiva è geneticamente inammissibile, tenuto conto che, a prescindere dalla risposta data dalla Corte di appello che ha inteso valorizzare solo i precedenti penali, si osserva come il ricorrente non avesse messo in dubbio nei motivi di gravame la pericolosità del ricorrente, limitandosi ad instare per un utilizzo del potere discrezionale della Corte territoriale (foglio terzo e quarto motivi di appello) funzionale alla riduzione della pena, motivo di gravame che, in quanto inconferente rispetto alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla aumentata pericolosità, risulta manifestamente infondato e generico; che, pertanto sussiste carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/