Ordinanza — n. 44604/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI DANILO nato a MESSINA il 02/06/1983 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Buscemi Danilo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge penale e processuale in ordine alla ritenta plurima evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata oltre che declinata in fatto, avendo la Corte di appello smentito che i seriali ritardi nel rientro in abitazione fossero di pochi minuti, così confutando la tesi dell'imputato che aveva inteso riduttivamente apprezzare tali condotte; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta là dove ha rimarcato la complessiva gravità dei fatti contestati e la loro preclusiva serialità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI DANILO nato a MESSINA il 02/06/1983 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Buscemi Danilo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge penale e processuale in ordine alla ritenta plurima evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata oltre che declinata in fatto, avendo la Corte di appello smentito che i seriali ritardi nel rientro in abitazione fossero di pochi minuti, così confutando la tesi dell'imputato che aveva inteso riduttivamente apprezzare tali condotte; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta là dove ha rimarcato la complessiva gravità dei fatti contestati e la loro preclusiva serialità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10