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Ordinanza — n. 44603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for substitute penalty due to lack of reformatory suitability for violent crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substitute penalty, but the court found the objection unfounded as it repeated issues already resolved by the lower court. The decision relied on Article 133 of the Criminal Code, which excludes substitute penalties for violent crimes lacking reformatory suitability.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the denial of substitute penalties for violent crimes are inadmissible when the lower court has already established the lack of reformatory suitability based on specific criteria and precedents.

Parole chiave

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substitute penalty denial violent crimes exclusion reformatory suitability Criminal Code Article 133 inadmissible appeal Cassation procedure procedural costs sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBEIRO DOS SANTOS CARLOS JOSE nato il 01/09/1991 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ribeiro Dos Santos Carlos Josè OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che con pertinente riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ai plurimi precedenti specifici neppure cronologicamente distanti per reati violenti e contro la persona ha escluso la concreta idoneità rieducativa della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/202