Ordinanza — n. 44602/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPRIANI ALESSANDRO nato a TAURIANOVA il 28/10/1975 SACCO ROSA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/05/1981 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cipriani Alessandro e Sacco Rosa, letta la richiesta del 4 settembre 2024 con cui il difensore di Alessandro Cipriani insiste nell'accoglimento del ricorso. OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di Cipriani: il primo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di analoga questione formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi elementi alla base della qualificazione della condotta in termini niente affatto lievi in ragioni delle organizzate e pianificate modalità in concreto utilizzate per introdurre in carcere una quantità non certo irrisoria di sostanza stupefacente di varia natura (crack, cocaina e hashish); il secondo motivo presenta analoghi limiti, avendo la Corte territoriale rappresentato ampiamente le ragioni che non consentivano, anche per il profilo personologico del ricorrente caratterizzato da un lungo escursus criminale, a non concedere le attenuanti generiche, in quella sede genericamente invocate (pag. 7); dette ragioni sono state valorizzate anche in ordine alla richiesta rideterminazione della pena di cui al terzo motivo di ricorso; rilevato che in ordine al ricorso di Sacco, con cui si censura la omessa riqualificazione nella ipotesi lieve, deve farsi integrale rinvio alla posizione del Cipriani ed alle ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere le modalità della condotta, complessivamente analizzata, quale allarmante; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44602/2024 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di Cipriani: il primo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di analoga questione formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi elementi alla base della qualificazione della condotta in termini niente affatto lievi in ragioni delle organizzate e pianificate modalità in concreto utilizzate per introdurre in carcere una quantità non certo irrisoria di sostanza stupefacente di varia natura (crack, cocaina e hashish); il secondo motivo presenta analoghi limiti, avendo la Corte territoriale rappresentato ampiamente le ragioni che non consentivano, anche per il profilo personologico del ricorrente caratterizzato da un lungo escursus criminale, a non concedere le attenuanti generiche, in quella sede genericamente invocate (pag. 7); dette ragioni sono state valorizzate anche in ordine alla richiesta rideterminazione della pena di cui al terzo motivo di ricorso; rilevato che in ordine al ricorso di Sacco, con cui si censura la omessa riqualificazione nella ipotesi lieve, deve farsi integrale rinvio alla posizione del Cipriani ed alle ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere le modalità della condotta, complessivamente analizzata, quale allarmante; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPRIANI ALESSANDRO nato a TAURIANOVA il 28/10/1975 SACCO ROSA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/05/1981 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Cipriani Alessandro e Sacco Rosa, letta la richiesta del 4 settembre 2024 con cui il difensore di Alessandro Cipriani insiste nell'accoglimento del ricorso. OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di Cipriani: il primo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di analoga questione formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi elementi alla base della qualificazione della condotta in termini niente affatto lievi in ragioni delle organizzate e pianificate modalità in concreto utilizzate per introdurre in carcere una quantità non certo irrisoria di sostanza stupefacente di varia natura (crack, cocaina e hashish); il secondo motivo presenta analoghi limiti, avendo la Corte territoriale rappresentato ampiamente le ragioni che non consentivano, anche per il profilo personologico del ricorrente caratterizzato da un lungo escursus criminale, a non concedere le attenuanti generiche, in quella sede genericamente invocate (pag. 7); dette ragioni sono state valorizzate anche in ordine alla richiesta rideterminazione della pena di cui al terzo motivo di ricorso; rilevato che in ordine al ricorso di Sacco, con cui si censura la omessa riqualificazione nella ipotesi lieve, deve farsi integrale rinvio alla posizione del Cipriani ed alle ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere le modalità della condotta, complessivamente analizzata, quale allarmante; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così