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Ordinanza — n. 44601/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44601/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIUSEPPE nato a MILAZZO il 13/12/1977 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rizzo Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta facendo leva sulla determinante gravità del fatto e confutando la circostanza che il ricorrente si fosse allontanato per un breve lasso di tempo dall'abitazione ove era in stato di custodia cautelare; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. che per giurisprudenza pacifica non ricorre allorché l'evaso rientri spontaneamente presso l'abitazione ove era custodito, essendo invece indispensabile che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Comandatore, Rv. 262154); rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo, avendo la Corte di appello fornito giuridicamente corretta risposta allorché ha ritenuto che la continuazione non potesse essere riconosciuta avendo rilevato che il delitto contestato fosse stato commesso con autonoma deliberazione risetto a quello in ordine al quale si invocata la applicazione del citato istituto, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44601/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta facendo leva sulla determinante gravità del fatto e confutando la circostanza che il ricorrente si fosse allontanato per un breve lasso di tempo dall'abitazione ove era in stato di custodia cautelare; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. che per giurisprudenza pacifica non ricorre allorché l'evaso rientri spontaneamente presso l'abitazione ove era custodito, essendo invece indispensabile che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Comandatore, Rv. 262154); rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo, avendo la Corte di appello fornito giuridicamente corretta risposta allorché ha ritenuto che la continuazione non potesse essere riconosciuta avendo rilevato che il delitto contestato fosse stato commesso con autonoma deliberazione risetto a quello in ordine al quale si invocata la applicazione del citato istituto, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento penale adeguamento della pena motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIUSEPPE nato a MILAZZO il 13/12/1977 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rizzo Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta facendo leva sulla determinante gravità del fatto e confutando la circostanza che il ricorrente si fosse allontanato per un breve lasso di tempo dall'abitazione ove era in stato di custodia cautelare; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. che per giurisprudenza pacifica non ricorre allorché l'evaso rientri spontaneamente presso l'abitazione ove era custodito, essendo invece indispensabile che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Comandatore, Rv. 262154); rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo, avendo la Corte di appello fornito giuridicamente corretta risposta allorché ha ritenuto che la continuazione non potesse essere riconosciuta avendo rilevato che il delitto contestato fosse stato commesso con autonoma deliberazione risetto a quello in ordine al quale si invocata la applicazione del citato istituto, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis